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Edilizia - Minimale APe Retroattivo (Aggiornamento del 19/02/2018) |
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La circolare della CNCC del 7 febbraio 2018 comunica le modalità di calcolo del nuovo minimale APE dovuto a partire da ottobre 2017, in segutio all'accordo del 31 gennaio 2018. Il nuovo minimale non è dovuto se: - Il rapporto inizia dopo il 13 - Il rapporto finisce prima del 19 - Se le assenze del mese non sono inferiori a 60 ore Il nuovo minimale è determinato nelle seguenti misure: 30 euro per ape pari al 2,5%; 34 euro per ape pari al 2,8% 36 euro per ape pari al 3,0% 40 euro per ape pari al 3,3% 42 euro per ape pari al 3,5% 46 euro per ape pari al 3,8% 52 euro per ape pari al 4,3% 58 euro per ape pari al 4,8% Nello SMAP Eventualmente occorrerà ricalcolare i cedolini interessati per rideterminare il contributo APE, ma è possibile farlo solo se i cedolini non sono stati consegnati in quanto il contributo APE contribuisce per il 15% al calcolo dell'imponibile previdenziale, per cui variando il contributo varia tutta la parte previdenziale e fiscale del cedolino. Il MUt introdurrà il nuovo limite dal mese di gennaio. |
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