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Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Assegno per il nucleo familiare (ex Assegni familiari)


Indice delle tabelle
(tabelle con valori a partire dal 01/07/2001 sino al 28/02/2022)
Tabella 11  Nucleo familiare con entrambi genitori e almeno un figlio minore assenza di inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 12  Nucleo familiare con solo un genitore e almeno un figlio minore assenza di inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 13  Nucleo familiare orfanili con presenza di soli minori assenza di inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 14  Nucleo familiare entrambi genitori con o senza figli minori presenza di figli inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 15  Nucleo familiare con solo un genitore con o senza figli minori presenza di figli inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 16  Nucleo familiare orfanili con presenza almeno un minore presenza di inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 17  Nucleo familiare con entrambi i genitori, senza minori, figlio maggiorenne inabile(in vigore sino al 30/06/2008) Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 18  Nucleo familiare con un solo genitore, senza minori, figlio maggiorenne inabile(in vigore sino al 30/06/2008) Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 19  Nucleo familiare orfanili solo maggiorenni inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 20A  Nucleo familiare con entrambi genitori, senza figlio, fratello,sorella,nipote inabile Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 20B  Nucleo familiare monoparentali senza figli presenza di fratello,sorella,nipote inabile Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 21A  Nucleo familiare senza figli, assenza di inabili Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 21B  Nucleo familiare senza figli, assenza di inabili, con almeno un fratello,sorella,nipote Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 21C  Nucleo familiare senza figli, un coniuge inabile e nessun altro inabile Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Tabella 21D  Nucleo familiare senza figli, richiedente inabile, con almeno un fratello, sorella, nipote Importo assegno spettante (ex assegni familiari)
Il Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79 ha previsto che, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
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L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, il cui nucleo familiare sia composto da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni. Questa ultima prestazione viene erogata direttamente dall'Inps e non anticipata dal committente, mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti viene anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro.


Per la modulistica consulta la seguente pagina Inps: Modulistica assegno nucleo familiare


L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta:
  • ai lavoratori dipendenti in attività;
  • ai disoccupati indennizzati;
  • ai lavoratori cassintegrati;
  • ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • ai lavoratori richiamati alle armi;
  • ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • alle persone assistite per tubercolosi;
  • ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
  • ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.
Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008.
Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) , si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a Euro 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quali redditi non si considerano
  • Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite Inail;
  • le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
  • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
  • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
  • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
  • le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
  • gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%
L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.
PER QUALI PERSONE SPETTA
Per i componenti del nucleo familiare:
  • il richiedente l'assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
  • non sono conviventi con il richiedente;
  • non sono a carico del richiedente;
  • non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno per il nucleo familiare solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare. Il pagamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito. Hanno diritto agli assegni familiari: i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Le misure degli assegni familiari sono diverse da quelle relative all'assegno per il nucleo familiare e non vengono riportare in questo sito.


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